STATUTO SOCIALE Banca di Credito Cooperativo di Aquara
TITOLO 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO
PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZATERRITORIALE -
DURATA
Art. 1
Denominazione - Scopo mutualistico
É costituita una società cooperativa per azioni denominata “Banca di
Credito Cooperativo di Aquara - Società cooperativa”.
La Banca di Credito Cooperativo di Aquara è una società cooperativa
a mutualità prevalente.
Art. 2
Principi ispiratori
Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi
della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di
favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei
servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali,
culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione
e l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione
sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale
opera.
La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la
scelta di costruire il bene comune. E’ altresì impegnata ad agire in coerenza
con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi
forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico
tra i soci.
Art. 3
Sede e Competenza territoriale
La Società ha sede nel Comune di Aquara.
La Società ha sedi distaccate nei Comuni di Oliveto Citra (SA) e di
Salerno.
La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende
il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie
succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.
Art. 4
Adesione alle Federazioni
La Società aderisce alla Federazione Campana delle Banche di Credito
Cooperativo e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla
associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla
quale questa, a sua volta, aderisce.
La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti
dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme
poste a tutela della concorrenza.
Art. 5
Durata
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere
prorogata una o più volte con delibera dell’assemblea straordinaria.
TITOLO II
SOCI
Art. 6
Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società
di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni,
che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona
di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione,
degli stabilimenti o di altre unità operative.
É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il
venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona
fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi
modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società,
finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma
precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma
non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
4 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Art. 7
Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del d. lgs. 1°
settembre 1993, n. 385;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza
con la Società;
d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti
verso la Società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari
per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
Art. 8
Procedura di ammissione a socio
Per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve presentare al consiglio
di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero
delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni
dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società
in via generale.
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione
entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento,
verificato il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte
e dell’eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla
comunicazione all’interessato della delibera di ammissione e all’annotazione
di quest’ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far
data dalla annotazione predetta.
Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo
eccedente i limiti fissati dalla legge.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 9
Diritti e doveri dei soci
I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella
Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo
quanto stabilito dall’art. 25;
b) partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal
mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel
caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento
delle azioni stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società
ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle
deliberazioni sociali.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono
esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni
degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società,
operando con essa, partecipando all’assemblea e favorendo in ogni
modo gli interessi sociali.
Art. 10
Domiciliazione dei soci
I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto
di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante
dal libro dei soci.
Art. 11
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.
Art. 12
Morte del socio
In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel
termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento
delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non
sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà
al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno
designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qua-
6 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
lità, non può partecipare all’assemblea e non è eleggibile alle cariche
sociali.
Art. 13
Recesso del socio
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere
dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari
riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art.
36 del Testo Unico bancario, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti meno
i requisiti di cui all’art. 6. Il recesso non può essere parziale.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata
diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro
sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.
Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente,
di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di
amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui
possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni
aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri
giustificati motivi.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione,
sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e
patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento
della relativa richiesta.
Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio
del provvedimento di accoglimento della richiesta.
Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura
dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,
con la chiusura dell’esercizio successivo.
Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato,
e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia
adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Art. 14
Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze
che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci:
- che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6, nonché quelli che vengano
a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di
condanna a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella
loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.
Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza
dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività
in concorrenza con la stessa;
b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere
provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque
titolo contratte con essa;
c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;
d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione,
palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Società,
omettendo di operare in modo significativo con essa.
Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata
ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine
di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta
convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento
impugnato.
Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
Art. 15
Liquidazione della quota del socio
Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno
diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo
versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per
copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da
quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al
socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione
del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione
degli aventi diritto in un conto infruttifero.
8 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata
la distribuzione di riserve.
TITOLO III
OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ
Art. 16
Oggetto sociale
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito
nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni
vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari
consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa
al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni
emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Società svolge le proprie
attività anche nei confronti dei terzi non soci.
La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente
alle vigenti disposizioni normative.
La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l’attività di negoziazione
di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente
anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente
i titoli, in caso di vendita.
Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine
e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative
e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti
fissati dall’Autorità di Vigilanza.
Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute,
e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti
da altre operazioni.
In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati
in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi.
La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità
di Vigilanza.
Art. 17
Operatività nella zona di competenza territoriale
La Società assume, nell’ambito della zona di competenza territoriale,
attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.
La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del
cinquanta per cento delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività
prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di Vigilanza.
Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della
Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che
la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.
Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di
soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza
territoriale.
Art. 18
Operatività fuori della zona di competenza territoriale
Una quota non superiore al cinque per cento del totale delle attività di
rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.
Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite
della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre
banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità
di Vigilanza.
TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI
Art. 19
Patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
10 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata
da utili netti.
Art. 20
Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale
di Euro 5,16 ciascuna , che possono essere emesse, in linea di principio,
illimitatamente.
Art. 21
Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni;
esse non possono essere cedute a non soci senza l’autorizzazione del
consiglio di amministrazione.
In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta
giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla
Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi
natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;
è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.
La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione
nel libro dei soci.
Art. 22
Sovrapprezzo
L’assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio
di amministrazione,
l’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore
nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non potrà essere
utilizzata per la rivalutazione delle azioni.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 23
Organi sociali
Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive
competenze, l’esercizio delle funzioni sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri.
TITOLO VI
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 24
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci,
e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione
presso la sede della Società o in altro luogo, purché in territorio italiano,
indicato nell’avviso di convocazione, contenente l’indicazione degli argomenti
da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da pubblicare
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti
quotidiani:
a) Il Mattino di Salerno
b) La Città
c) Il Salernitano
12 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Il alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita
nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l’invio
ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la
prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’assemblea.
Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso
sia affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle sedi distaccate e
nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.
L’assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo
stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.
Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l’assemblea
entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o
domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta
da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di
cui al terzo comma dell’art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.
Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea
Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti
nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non
sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del
delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La
firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti
della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
Ogni socio può ricevere non più di una delega sia in caso di assemblea
ordinaria e sia in caso di assemblea straordinaria.
All’assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante
della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante
della Federazione Nazionale (Federcasse).
Art. 26
Presidenza dell’assemblea
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente
del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento,
da chi lo sostituisce, ai sensi dell’art. 40 e, in caso di impedimento anche
di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza
anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima.
Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea e, in particolare,
per l’accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli
intervenuti a partecipare all’assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente
costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere
e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni.
Nella conduzione dell’assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere
da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione,
in relazione alla materia oggetto della trattazione.
L’assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più
scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee
straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui
la funzione di segretario è assunta da un notaio.
Art. 27
Costituzione dell’assemblea
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita
in prima convocazione con l’intervento in proprio e per rappresentanza di
almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l’intervento
di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.
Art. 28
Maggioranze assembleari
L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
delibera a maggioranza dei voti espressi; per deliberare lo
scioglimento anticipato della Società è necessario il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.
La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità
di voti si intende eletto il più anziano di età.
14 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente
per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio
segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del Presidente, deliberi,
con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto
palese.
Art. 29
Proroga dell’assemblea
Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola
seduta, l’assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l’ottavo
giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e
senza necessità di altro avviso.
Nella sua successiva seduta, l’assemblea si costituisce e delibera con
le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni
dell’assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.
Art. 30
Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi
giorni dalla chiusura dell’esercizio, per procedere, oltre che alla
trattazione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno, all’approvazione
del bilancio di esercizio e alla determinazione dell’ammontare del
fido massimo che la Società può concedere ad uno stesso obbligato nei
limiti e con i criteri stabiliti dalle disposizioni di vigilanza, su proposta del
Consiglio di Amministrazione.
L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi
dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei
consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato.
Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari
Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito verbale
sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale
incarico.
I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle
assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal
presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.
TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da 8 consiglieri
eletti dall’assemblea fra i soci.
Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del d. lgs.
1° settembre 1993, n. 385;
c) i parenti, coniugi o affini di altri amministratori o dipendenti della Società,
fino al secondo grado incluso;
d) i dipendenti della Società;
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione,
i componenti di organi amministrativi o di controllo di
altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella
zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità
e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si
trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione,
in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della
categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
Art. 33
Durata in carica degli amministratori.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
16 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
relativo all’ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio
provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest’ultimo
caso, anche il vicario.
Art. 34
Sostituzione di amministratori
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo,
uno o più amministratori,ma non la maggioranza del consiglio, quelli in
carica provvedono, con l’approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione.
Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in
carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente
dall’assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica
all’atto della loro nomina.
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare il presidente eletto dall’assemblea,
questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.
Art. 35
Poteri del consiglio di amministrazione
Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
della Società, tranne quelli riservati per legge all’assemblea
dei soci.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate
alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni
concernenti:
- l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto
generale dell’organizzazione della Società;
- l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari
e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta
all’assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine
e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero
dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci
nonché per la promozione della cooperazione e per l’educazione al
risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni
di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di
conformità.
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge
e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo,
determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della
delega.
In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere
delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al
o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce,
ai responsabili di area e/o settore, se nominati, e ai preposti alle sedi distaccate
e alle succursali, entro limiti di importo graduati.
In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento
dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente
può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del
direttore.
Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o
a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o
categorie di atti.
Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia
al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
Art. 36
Convocazione del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo
sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale
oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.
18 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o
a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di
urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l’adunanza, al recapito
indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio
sindacale perché vi possano intervenire.
Art. 37
Deliberazioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito
quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza
diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società
aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.
Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore,
che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente
coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.
Art. 38
Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto
verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente
o da chi lo sostituisce e dal segretario.
Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal
presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni
assunte.
Art. 39
Compenso degli amministratori
Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall’assemblea,
al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento
del mandato.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche
statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere del collegio sindacale.
Art. 40
Presidente del consiglio di amministrazione
Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza
legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma
sociale; egli sovrintende all’andamento della Società, presiede l’assemblea
dei soci, il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai
componenti del consiglio.
Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente, consente ed autorizza
la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni,
le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di
pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o
di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente
estinto.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue
funzioni dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti prioritariamente
da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi,
le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di
amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente
fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.
TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO
Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque membri del consiglio
di amministrazione nominati ogni anno dallo stesso consiglio, dopo l’assemblea
ordinaria dei soci.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente,
se questi non sono nominati dal consiglio.
20 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.
Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all’art. 36, secondo
comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti;
le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di
almeno due voti favorevoli.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere
redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall’art. 38.
Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.
Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, il comitato
esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale,
almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo,
per le loro dimensioni o caratteristiche.
TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE
Art. 42
Composizione del collegio sindacale
L’assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente
e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi
e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea ne fissa il
compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta
al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.
I sindaci sono rieleggibili.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono
dall’ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli af-
fini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa
controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte
a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate
o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune
controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti
di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del d.
lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti
della Società e l’amministratore o il sindaco in altra banca o società
finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo
che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria,
di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.
I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di
controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene,
nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche
indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni
di vigilanza.
Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le relative funzioni
sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in
carica.
Art. 43
Compiti e poteri del collegio sindacale
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di
controllo interne.
22 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Il collegio adempie agli obblighi di cui all’art. 52 del d. lgs. 385/1993.
Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità
riscontrate, richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne
verifica nel tempo l’efficacia.
Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei
responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi
essenziali dell’architettura complessiva del sistema dei controlli.
Il collegio esercita il controllo contabile.
I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli
intervenuti.
Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione
locale e/o nazionale.
TITOLO X
ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Art. 44
Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali
Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni
non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere
atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se
non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’unanimità
e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale,
fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di
interessi degli amministratori.
TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 45
Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione
di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere
tra socio e Società.
Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non
soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige
i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti
sono nominati dall’assemblea, ai sensi dell’art. 28, secondo comma.
I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano
il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego
del gradimento all’ingresso di nuovi soci, quelle relative all’esclusione
dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere
fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione,
l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle
deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia;
la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla
presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti
soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni
dalla presentazione della richiesta.
Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità
procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In
caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti
a riesaminare la questione.
TITOLO XII
DIRETTORE
Art. 46
Compiti e attribuzioni del direttore
Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia
di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento
del personale.
Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio
di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione
del credito.
24 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed
ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo
medesimo.
Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le
previsioni statutarie; persegue gli obbiettivi gestionali e sovrintende allo
svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni
del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria
della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni.
In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore
e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In
caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni
sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.
TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Art. 47
Rappresentanza e firma sociale
La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi
per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell’art.
40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce
in caso di sua assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione
e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore
consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le
surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni
e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni
di credito o di finanziamenti ipotecari e/o fondiari stipulati dalla Società
quando il credito sia integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma
del direttore fa prova dell’assenza o impedimento del presidente del consiglio
di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere
attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli ammini-
stratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente,
per categorie di atti.
Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche
ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
TITOLO XIV
BILANCIO - UTILI – RISERVE
Art. 48
Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla
redazione del bilancio e della relazione sull’andamento della gestione sociale,
in conformità alle previsioni di legge.
Art. 49
Utili
L’utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento
della riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
gli utili eventualmente residui potranno essere:
c) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le
previsioni di legge;
d) assegnati ad altre riserve o fondi;
e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto
al capitale effettivamente versato;
f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute
nell’art. 50.
26 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza
o mutualità.
Art. 50
Ristorni
L’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare
il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico,
da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità
dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero
di azioni da loro possedute.
Esso è corrisposto a valere sull’utile di esercizio e in conformità a
quanto previsto dall’art. 49, dalle disposizioni di Vigilanza e dall’apposito
regolamento approvato dall’assemblea.
TITOLO XV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Art. 51
Scioglimento e liquidazione della Società
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.












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